20. Certificato di garanzia
Il costruttore si rende garante del buon funzionamento della macchina. S'impegna ad
eseguire la sostituzione dei pezzi difettosi per cattiva qualità del materiale o per difetti
di costruzione secondo quanto stabilito dall'articolo 1490 del Codice Civile. La garanzia
copre i prodotti o le singole parti per un periodo di 2 anni dalla data d'acquisto. La
stessa è valida se l'acquirente sia stato in grado di esibire la prova d'acquisto ed abbia
soddisfatto le condizioni di pagamento pattuite. La garanzia di buon funzionamento
degli apparecchi accordata dal costruttore, s'intende nel senso che lo stesso s'impegna
a riparare o sostituire gratuitamente, nel più breve tempo possibile, quelle parti che
dovessero guastarsi durante il periodo di garanzia. L'acquirente non può vantare diritto
ad alcun risarcimento per eventuali danni, diretti o indiretti, o altre spese. Tentativi di
riparazione da parte di personale non autorizzato dal costruttore fanno decadere la
garanzia. Sono escluse dalla garanzia le parti fragili o esposte a naturale usura come
pure ad agenti o procedimenti corrosivi, a sovraccarichi anche se solo temporanei, ecc.
Il costruttore non risponde per eventuali danni causati da errato montaggio, manovra o
inserzione, da eccessive sollecitazioni o da imperizia d'uso. Le riparazioni in garanzia
sono sempre da intendersi "franco fabbrica produttore". Le spese di trasporto relative
(andata / ritorno) sono sempre a carico dell'acquirente.
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