ELETTROBISTURI
1 - NORME ED AVVERTENZE GENERALI
1.1 - PREMESSA
Il presente manuale è proprietà della CARLO DE GIORGI S.r.l. Viene
vietata la riproduzione o la cessione a terzi dei contenuti del presente
documento. Tutti i diritti sono riservati.
1.2 - DESCRIZIONE DELLA MACCHINA
L'apparecchio in questione è un diatermocoagulatore (elettrobisturi a
Radio Frequenza) destinato al settore medico, dentale, estetico
(elettrodepilazione) e veterinario per operazioni di piccola chirurgia di
brevi durate (10÷20 sec.), a servizio intermittente.
Questo dispositivo deve essere utilizzato solamente da persone
debitamente istruite ed abilitate alla pratica chirurgica, le quali devono
aver maturato una adeguata esperienza nell'uso di un elettrobisturi.
Prima di procedere all'utilizzo dell'elettrobisturi è obbligatorio aver letto
interamente il contenuto di questo manuale istruzioni, imparando a
conoscere la posizione e la funzione svolta da tutti i comandi, facendo
attenzione a tutti gli avvertimenti ad alle precauzioni da rispettare.
La non osservanza di tale obbligo o un uso improprio potrebbe essere
causa di lesioni a danno dell'operatore, del paziente e delle persone
presenti.
Tale dispositivo ricade nella Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE, ed
è classificato di tipo IIb secondo l'allegato IX, regola 9.
E'
ASSOLUTAMENTE VIETATO APRIRE O RIPARARE L
MALFUNZIONAMENTI RIVOLGERSI SEMPRE ALLA
1.3 - RIFERIMENTI NORMATIVI
1.3.1 - Normativa obbligatoria
- Direttiva CEE n: 93/42 - Dispositivi Medicali (D.Lgs. n° 46/1997)
- Direttiva CEE n.73/23 - Bassa Tensione (DBT) (Legge n° 791/1977, D.Lgs n°
626/1996, D.Lgs n° 277/97)
- Direttiva CEE n.89/336 relativa alla Compatibilitá Elettromagnetica (EMC) - (D.
Lgs. n° 615/1996)
- DPR 27.4.1955 n.547, "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"
- DPR 27.4.1956 n.303, "Norme generali per l'igiene del lavoro"
- Decreto Legislativo 12 agosto 1991 n.277 di attuazione delle direttive CEE
n.80/605; n.83/477; 86/188; 88/642 in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici
durante il lavoro, a norma dell'art.7 della legge 30 luglio 1990, n.212
Carlo de Giorgi
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APPARECCHIO
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G
ARLO DE
IORGI
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IN CASO DI
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