16. Condizioni di garanzia della Otto Bock Italia S.r.l.
1. Oggetto della garanzia
1.1 La garanzia comprende le istanze proprie dei rivenditori nei confronti della Otto Bock Italia e non quelle
istanze, determinate da mancanze o difetti, sollevate dal consumatore finale nei contronti della Azienda sanitaria
o di altri servizi, responsabili della cura e assitenza al paziente.
2. Cosa comprende la garanzia
2.1 La Otto Bock Italia garantisce, nel rispetto delle condizioni descritte al comma 3 e in osservanza delle parti
escluse, contenute al comma 4, il telaio pieghevole e il dispositivo di innesto rapido delle ruote delle carrozzine
manuali a tempo illimitato, nonchè le parti del telaio delle carrozzine elettroniche per il periodo di garanzia
stabilito per legge fino a 4 anni dal primo utilizzo (6 mesi per le batterie) La Otto Bock Italia garantisce dunque
che non si presenteranno difetti di costruzione, di fabbricazione o di materiale che possano compromettere in
maniera determinante l'impiego dell' ausilio.
2.2 Se dovessero insorgere difetti di costruzione, fabbricazione o di materiale fino a 2 anni dal primo utilizzo,
la Otto Bock Italia sostituirà l'intero ausilio a sua scelta, o provvederà a sostituire o a riparare le parti difettose
del telaio. Ulteriori richieste di modifica, annullamento del contratto o di risarcimento dei danni da parte delle
aziende sanitarie o di altri enti di assistenza esulano da questa garanzia.
3. Condizioni in base alle quali ricorrere alla garanzia
3.1 si tratta del primo utilizzo,
3.2 l' ausilio è stato personalizzato e fornito all'utente da un rivenditore autorizzato da Otto Bock Italia
3.3 la restituzione dell'intero ausilio è avvenuta tramite il rivenditore autorizzato convenzionato cui è stata
allegata la scheda compilata con i difetti riscontrati,
3.4 durante la fabbricazione di soluzioni speciali per adattare il prodotto di serie alle esigenze individuali del
paziente, siano stati impiegati esclusivamente prodotti caratterizzati dal marchio CE e che il prodotto venga
impiegato conformemente alle condizioni e scopi previsti dai medesimi prodotti medicali.
3.5 se le modifiche apportate all' ausilio siano comprese fra quelle permesse dalla Otto Bock Italia (es.
regolazione della lunghezza dei poggiagambe) e se gli accessori utilizzati siano compresi fra quelli consigliati
dalla Otto Bock Italia stessa.
3.6 chi esegue le riparazioni ai prodotti, utilizzi esclusivamente componenti consentiti dal produttore (parti
sostitutive originali) e operi secondo le direttive del produttore stesso (vedi istruzioni d'uso).
4. Condizioni escluse dalla garanzia
La garanzia decade nel caso in cui la Otto Bock Italia certifichi che:
4.1 il ricorso alla garanzia non soddisfi le condizioni contenute al comma 3,
4.2 la riduzione delle prestazioni dell' ausilio sia dovuta ad un impiego non corretto dello stesso e in particolare a
sostituzioni di parti non consentite per iscritto dal produttore,
4.3 la riduzione delle prestazioni dell' ausilio sia da ricondurre alla normale usura o alla normale durata, limitata
a 2 anni, di alcuni componenti l' ausilio stesso (es.motori e caricabatterie nel caso carrozzine elettroniche).
4.4 la riduzione delle prestazioni dell' ausilio sia dovuta ad un immagazzinamento, trasporto o impiego non
corretti,
4.5 la riduzione delle prestazioni dell' ausilio sia dovuta ad una mutamento della costituzione fisica del paziente,
come ad es. un aumento consistente di peso.
4.6 la riduzione delle prestazioni dell' ausilio sia dovuta a cause di forza maggiore.
5. Garanzia
La Otto Bock Italia concede la garanzia, nel caso di violazione degli obblighi non fondamentali, solo per
lieve trascuratezza e non concede alcuna garanzia nel caso di traffici premeditati da parte di complici.
Le richieste di sostituzione sono limitate ai danni o ai difetti presenti all'inizio dell'effettuazione del rendimento.
6. Norme secondarie
6.1 Le parti sostituite possono essere distrutte tre settimane dopo la restituzione, a meno che il paziente o chi
sostiene le spese (ASL) non si oppongano.
6.2 La presente garanzia è soggetta al diritto della Repubblica italiana. Il Foro di Bologna viene nominato quale
unico organo competente a decidere sulle eventuali controversie.
6.3 Questa garanzia è soggetta al Diritto Civile e Commerciale.
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