Kangui WALLI Manual Del Usuario página 24

Tabla de contenido

Publicidad

Idiomas disponibles
  • ES

Idiomas disponibles

5) GARANZIA
Articolo 6: Garanzie
6.1 Garanzia legale di conformità e garanzia legale per vizi occulti
a. Ai sensi delle disposizioni legali e dei regolamentari vigenti, Kangui da un lato garantisce al Cliente la conformità
dei prodotti ordinati, in quanto i prodotti devono essere conformi all'uso previsto e alla loro descrizione sul Sito
web e, dall'altro, garantisce il Cliente contro i vizi occulti dei prodotti ordinati qualora tali vizi occulti, esistenti alla
data di acquisto, rendano i prodotti inidonei all'uso a cui sono destinati.
b. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo L. 217-12 del Codice del Consumo, la garanzia legale di conformità,
limitata al normale uso dei prodotti, è disponibile al Cliente per un periodo di due (2) anni dalla consegna del
prodotto secondo le seguenti modalità: i difetti di conformità che si manifestano entro (24) ventiquattro mesi
dalla consegna del bene si presumono esistenti al momento della consegna e spetta al venditore fornire la prova
contraria.
c. Ai sensi delle disposizioni degli articoli 1641 e seguenti del Codice Civile, la garanzia legale per vizi occulti limitata
a (i) un difetto nascosto, ossia non apparente al momento dell'acquisto, (ii) esistente al momento dell'acquisto e
(iii) tale da rendere il bene inidoneo all'uso a cui è destinato o di ridurne in modo apprezzabile l'uso, è disponibile
al Cliente per un periodo di due (2) anni dalla scoperta del vizio occulto: il Cliente può poi scegliere tra:
• trattenere il prodotto e chiedere una riduzione del prezzo
• oppure, restituire il prodotto e chiedere il rimborso del prezzo pagato e delle spese causate dalla vendita.
Promemoria delle modalità di applicazione:
- per agire, il Cliente dispone di un periodo di due (2) anni a decorrere dalla data di consegna del bene;
- il Cliente può scegliere tra la riparazione e la sostituzione del bene, fatte salve le condizioni di costo previste
dall'articolo L.217-9 del Codice del Consumo;
- il Cliente è esonerato dal fornire la prova dell'esistenza del difetto di conformità del bene durante i ventiquattro
(24) mesi successivi alla consegna dello stesso. Per i beni d'occasione, tale termine è fissato a sei (6) mesi.
- la garanzia legale di conformità si applica indipendentemente dall'eventuale garanzia cosiddetta commerciale;
- il Cliente può decidere di applicare la garanzia per vizi occulti della cosa venduta, ai sensi dell'articolo 1641
del Codice Civile e, in questo caso, può scegliere tra l'annullamento della vendita o una riduzione del prezzo di
vendita, ai sensi dell'articolo 1644 del Codice Civile.
PROMEMORIA – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE APPLICABILI:
Articolo L 217-4 del Codice del Consumo :
«Il venditore ha l'obbligo di consegnare un bene conforme al contratto e risponde per i difetti di conformità
esistenti al momento della consegna. Egli risponde anche dei difetti di conformità derivanti dall'imballaggio, dalle
istruzioni di montaggio o dall'installazione se essa è stata messa a suo carico nel contratto oppure se è stata
realizzata sotto la sua responsabilità».
Articolo L. 217-5 del Codice del Consumo :
«Il bene è conforme al contratto:
1° Se idoneo all'uso previsto per un prodotto simile e se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
- è conforme alla descrizione fatta dal venditore e possiede le qualità che il venditore ha presentato all'acquirente
come campione o modello;
- presenta le qualità che un acquirente può legittimamente aspettarsi tenuto conto delle dichiarazioni pubbliche
fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo rappresentante, in particolare nella pubblicità o
sull'etichettatura;
2° Oppure se presenta le caratteristiche definite di comune accordo dalle parti o si presta ad un uso particolare
voluto dall'acquirente, che sia stato portato a conoscenza del venditore e che quest'ultimo abbia accettato».
Articolo L 217-4 del Codice del Consumo :
«L'azione diretta a far valere il difetto di conformità si prescrive nel termine di due anni dalla consegna del bene».
Articolo 1641 del Codice Civile:
«Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi occulti che la rendano inidonea all'uso
a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, in misura tale che il compratore non l'avrebbe
acquistata o l'avrebbe acquistata a un prezzo inferiore se li avesse conosciuti.»
Articolo 1648 comma 1 del Codice Civile:
«L'azione per vizi redibitori deve essere promossa dal compratore entro due anni dalla scoperta del vizio.»
Garantizie escluse in casi di utilizzo commerciale o uso pubblico del prodotto.
24

Publicidad

Capítulos

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido