Articolo L 217-12 del Codice del Consumo :
«L'azione diretta a far valere il difetto di conformità si prescrive nel termine di due anni dalla consegna del bene».
Articolo 1641 del Codice Civile:
«Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi occulti che la rendano inidonea all'uso
a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, in misura tale che il compratore non l'avrebbe
acquistata o l'avrebbe acquistata a un prezzo inferiore se li avesse conosciuti.»
Articolo 1648 comma 1 del Codice Civile:
«L'azione per vizi redibitori deve essere promossa dal compratore entro due anni dalla scoperta del vizio.»
Garantizie escluse in casi di utilizzo commerciale o uso pubblico del prodotto.
Eventuali modifiche apportate al prodotto, di qualsiasi natura, renderanno nulla la garanzia.
Per ogni riparazione, contattate il proprio rivenditore o punto vendita autorizzato.
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