4.
Obbligo dell'imprenditore
4.1
Impiego di ponti sollevatori
Nell'ambito dell'impiego dei ponti sollevatori, in Germa-
nia sono vincolanti le "Regole dell'associazione di cate-
goria per la sicurezza e la tutela della salute sul lavoro
secondo BGR 500 capitolo 2.10". In tutti gli altri Paesi
si devono osservare le disposizioni o leggi e ordinamen-
ti nazionali corrispondenti.
4.2
Controllo di ponti sollevatori
I controlli sono disciplinati dalle seguenti direttive e
disposizioni:
R
Principi per il controllo di ponti sollevatori (BGG 945)
R
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salu-
te della Direttiva 2006/42/CE
R
Norme europee armonizzate
R
Regole generalmente riconosciute della tecnica
R
Direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro
da parte dei lavoratori
R
Norme antinfortunistiche di riferimento
È obbligo dell'esercente del ponte sollevatore provvede-
re all'esecuzione dei controlli. Rientra nella sua res-
ponsabilità la scelta del perito o esperto da incaricare
dell'esecuzione del controllo. Nell'ambito di questo
compito egli deve assicurare che la persona scelta
disponga dei requisiti definiti da BGG 945 secondo il
comma 3.
!
Una responsabilità particolare ricade sull'esercente
qualora designi dipendenti operanti nella propria
impresa in qualità di periti o esperti.
4.2.1
Entità dei controlli
Il controllo ordinario comprende essenzialmente un
controllo visivo e funzionale. Nell'ambito del controllo
vengono verificati lo stato dei componenti e dispositivi,
l'integrità e l'efficacia dei dispositivi di sicurezza e la
completezza del registro dei controlli.
L 'entità del controllo straordinario dipende dal genere e
dall'entità della modifica costruttiva o della riparazione.
Robert Bosch GmbH
Obbligo dell'imprenditore | VLS 3132 H | 71
4.2.2
Controllo ordinario
I ponti sollevatori dopo la messa in funzione iniziale
vanno controllati da parte di un esperto ad intervalli di
al massimo un anno.
Esperto è da considerarsi chi, in base alla propria for-
mazione tecnica e alle esperienze acquisite, disponga
di nozioni sufficienti nel settore dei ponti sollevatori
e abbia una conoscenza delle prescrizioni nazionali
pertinenti, delle norme antinfortunistiche e delle regole
generalmente riconosciute della tecnica (ad es. regole
delle associazioni di categoria, norme DIN, disposizioni
VDE, regole tecniche di altri Stati membri dell'Unione
Europea o di altri Stati firmatari dell'accordo sullo Spa-
zio economico europeo) tale da disporre della necessa-
ria competenza per valutare lo stato di esercizio sicuro
di ponti sollevatori.
4.2.3
Controllo straordinario
I ponti sollevatori con un'altezza di sollevamento su-
periore a 2 metri nonché i ponti sollevatori che sono
destinati ad un uso che prevede la presenza di persone
sotto il mezzo di presa del carico o sotto il carico, dopo
l'esecuzione di misure di modifica costruttiva e inter-
venti di riparazione fondamentali su elementi portanti,
devono essere controllati da parte di un perito prima
della nuova messa in funzione.
Perito è da considerarsi chi, in base alla propria forma-
zione tecnica e alle esperienze acquisite, disponga di
nozioni approfondite nel settore dei ponti sollevatori
e abbia una conoscenza delle norme per la sicurezza
sul lavoro nazionali, delle norme antinfortunistiche e
delle regole generalmente riconosciute della tecnica
(ad es. regole delle associazioni di categoria, norme
DIN, disposizioni VDE, regole tecniche di altri Stati
membri dell'Unione Europea o di altri Stati firmatari
dell'accordo sullo Spazio economico europeo) tale da
disporre della necessaria competenza per eseguire il
controllo di ponti sollevatori e formulare un giudizio
peritale.
it
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2012-09-10