Salvo il caso di dolo o di colpa grave, il Produttore, non sarà responsabile dei confronti dell'Acquirente, nemmeno ove questi rivestisse
qualifica di Distributore del prodotto, per qualsiasi danno o perdita da quest'ultimo subiti in seguito o come conseguenza di qualsiasi
azione di garanzia da parte di un consumatore finale dei prodotti o di una azione di regresso da parte di un diverso intermediario della
catena contrattuale distributiva o di un qualsiasi altro intermediario, con espressa rinuncia dunque da parte dell'Acquirente a qualsiasi
azione o diritto di regresso.
1.5.3
Garanzia per difetti epidemici
Il Fornitore garantisce che i prodotti sono esenti da difetti epidemici.
Una fornitura si considera epidemicamente difettosa quando il difetto, il vizio o la difformità dei prodotti, anche se minore, si ripete più
di due volte in uno stesso lotto, ovvero quando si ripete anche una sola volta per tre lotti consecutivi.
Nel caso in cui venga accertato che una fornitura di prodotti è epidemicamente difettosa, il Fornitore si impegna a sostituire l'intera
fornitura di prodotti affetta da dati epidemici, sopportando tutti i costi relativi a tale sostituzione.
Garanzie di commerciabilità e di idoneità all'uso specifico
1.5.4
L'esclusività del prodotto fornito esclude possano configurarsi prestazioni definibili come "standard" e che il produttore sia tenuto a
garantire risultati diversi da quelli specificati nel materiale illustrativo del prodotto stesso, ed in particolare dal libretto di istruzioni.
Parimenti, la garanzia di idoneità ad un uso specifico, opererà esclusivamente a seguito di espressa pattuizione tra le parti. Il tal caso,
l'Acquirente dovrà fornire al Produttore tutti i dati tecnici necessari per la valutazione dell'uso finale del prodotto e, ove quest'ultimo
accettasse l'assunzione della garanzia, attenersi scrupolosamente alle indicazioni tecniche ed operative fornite per il montaggio, altresì
rispettando le specifiche ed i limiti di utilizzo che verranno indicati.
1.6. Normativa applicate e rispetto della legislazione
Il dispositivo anticollisione SIS1.0 Easy e i documenti allegati sono stati realizzati e redatti in conformità alle seguenti norme:
•
Direttiva 2006/42/CE: Direttiva Macchine
•
Direttiva 2004/108/CE: Direttiva compatibilità elettromagnetica
•
UNI EN ISO 12100: Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del
rischio
•
CEI EN 60204 – 1: Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 1: Regole generali
1.6.1
Decreto Legislativo n. 81 del 09 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni
Oltre alle regole del presente manuale, gli utilizzatori della macchina devono rispettare le disposizioni legislative vigenti in materia di
salute e sicurezza sul posto di lavoro, come dal Decreto Legislativo n. 81 del 09 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni:
Art. 20: Obblighi dei lavoratori
1.
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su
cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore
di lavoro.
2.
I lavoratori devono in particolare:
contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute
a.
e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b.
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione
collettiva ed individuale;
c.
utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i
dispositivi di sicurezza;
d.
utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e.
segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle
lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente,
in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per
eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza;
f.
non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g.
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h.
partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i.
sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
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MNL.000001
Rev.03 25.09.2019