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8.3- SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Anche per lo smaltimento dei rifiuti di
dovranno osservare le norme legislative
del paese dove la macchina verrà sman-
tellata.
Di seguito riportiamo, a scopo infor-
mativo, alcune definizioni, e alcune Direttive
Europee inerenti i rifiuti.
A) D
EFINIZIONE DI RIFIUTO
Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza
o oggetto derivante da attività o da cicli
naturali, abbandonato o destinato all'ab-
bandono.
B) R
IFIUTO SPECIALE
Sono considerati rifiuti speciali:
- i residui derivanti da lavorazioni industriali,
attività agricole, artigianali, commerciali
e di servizi che, per qualità o quantità
non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti
urbani.
- i macchinari e le apparecchiature dete-
riorate o obsolete
- i veicoli a motore e le loro parti fuori uso
C) R
IFIUTI TOSSICI E NOCIVI
Sono considerati rifiuti tossici e nocivi
tutti i rifiuti che contengono o sono conta-
minati dalle sostanze indicate nelle Diret-
tive Europee 75/442 CEE - 76/403 CEE e
768/319 CEE.
D) O
BBLIGO DI REGISTRAZIONE
In attuazione della direttiva CEE 75/439,
relativa alla eliminazione dei lubrificanti
esausti, registri di carico e scarico devono
essere tenuti da tutte le imprese che trattano
questi rifiuti.
E) S
MALTIMENTO
Il ritiro di rifiuti speciali o tossico-nocivi
deve essere affidato a ditte espressamente
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G3S 1500/2600